Titolo X: Cap I - NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 98 - REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale viene modificato per adeguarlo alle norme di legge ed al presente statuto.

2. Sino al giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di modificazione del regolamento di funzionamento del Consiglio, mantengono vigore le norme contenute nel vigente regolamento ad eccezione di quelle incompatibili con la legge.

 


ART. 99 - ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI VIGENTI

1. Le norme dei regolamenti comunali incompatibili con il presente Statuto cessano di avere validità ed efficacia dalla data di entrata in vigore dello Statuto medesimo.

2. L'adeguamento delle norme regolamentari incompatibili dovrà avvenire entro termini più brevi possibili, e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

 

 

ART. 100 - REVISIONE DELLO STATUTO (modificato con D.C. n. 63/2016)

1. La 1^ Commissione Consiliare svolge il ruolo di osservatorio sull'attuazione dello statuto comunale. Alla Commissione, nell’espletamento delle sue funzioni di “osservatorio sullo Statuto”, vengono invitati il Sindaco ed i Capigruppo Consiliari. Alle sedute per “l’osservatorio dello Statuto” la commissione potrà invitare i soggetti della partecipazione popolare per verificare l’attuazione dei dettati statutari.

2. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Sindaco e da ogni Consigliere Comunale.

Dette proposte sono sottoposte:

a) all’esame della Giunta comunale;

b) al parere della prima Commissione Consiliare;

c)

Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri Comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblico avviso di tale deposito all’albo pretorio.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio Comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l’entrata in vigore del nuovo testo dello stesso.


 

ART. 101 - PUBBLICITA' DELLO STATUTO

1. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

 


ART. 102 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto, ad avvenuta esecutività dell'atto di approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

4. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

 


ART. 102 bis - FUNZIONI ATTRIBUITE AL SEGRETARIO GENERALE IN ATTESA DEI DECRETI ATTUATIVI DI CUI ALLA LEGGE N. 124/2015 (istituito con D.C. n. 115/2016)

1. Le funzioni attribuite al Segretario Generale dal Titolo IV, Capo II, del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, dal presente Statuto nonché quelle eventualmente assegnate dal Sindaco continuano ad essere esercitate dal Segretario Comunale in servizio presso questo Ente fino all’entrata in vigore dei decreti attuativi di cui alla legge n. 124 del 2015 il cui articolo 11 ha disposto l’abrogazione dei segretari comunali e provinciali.